L’industria svizzera dell’asset management entra in una nuova fase di integrazione cross-border a seguito dell’entrata in vigore del Berne Financial Services Agreement (BFSA), un accordo bilaterale di riferimento che disciplina i servizi finanziari tra la Svizzera e il Regno Unito. Entrato in vigore il 1° gennaio 2026, l’accordo introduce un sistema di riconoscimento reciproco dei regimi normativi e di vigilanza in settori chiave, tra cui i servizi di investimento e la gestione patrimoniale. Si tratta di uno dei primi tentativi strutturati di superare il modello basato sull’equivalenza, a favore di un approccio fondato sui risultati in un contesto post-Brexit.
Il BFSA rappresenta un cambiamento significativo per i gestori patrimoniali svizzeri, che storicamente hanno fatto affidamento su regimi nazionali frammentati e su decisioni di equivalenza spesso incerte per accedere alla clientela britannica. L’introduzione di un quadro giuridico formale riduce l’ambiguità regolamentare, mantenendo al contempo l’autonomia delle autorità di vigilanza di entrambe le giurisdizioni. Allo stesso tempo, introduce un sistema più strutturato che richiede un rigoroso rispetto dei requisiti di ammissibilità, di registrazione e di condotta.
Un quadro fondato sulla deferenza regolamentare
Al centro del BFSA vi è il principio della deferenza regolamentare, secondo cui ciascuna giurisdizione riconosce l’efficacia del sistema di vigilanza dell’altra giurisdizione. Invece di richiedere una doppia autorizzazione completa, l’accordo consente agli intermediari finanziari di operare su base cross-border rimanendo principalmente soggetti alla supervisione del proprio paese d’origine.
In questo contesto, i gestori patrimoniali svizzeri autorizzati da FINMA possono fornire servizi direttamente nel Regno Unito senza dover stabilire una presenza locale né ottenere una piena autorizzazione dalla FCA. Tuttavia, tale accesso è subordinato a un modello di vigilanza duale:
- FINMA mantiene la responsabilità della supervisione prudenziale (capitale, governance, gestione dei rischi)
- FCA vigila sulla condotta, trasparenza e integrità del mercato nel Regno Unito
L’accordo realizza quindi un equilibrio tra l’accesso al mercato e il controllo regolamentare, combinando la supervisione dello Stato d’origine e i poteri di intervento dello Stato ospitante.
Accesso con limiti ben definiti
Nonostante la sua portata, il BFSA non consente un accesso illimitato al mercato. Il suo ambito è volutamente circoscritto ai clienti professionali, istituzionali e high net worth, riflettendo una scelta regolamentare volta a limitare l’attività cross-border agli investitori in grado di valutare autonomamente i rischi finanziari. I clienti del retail sono espressamente esclusi.
Le linee guida della FINMA chiariscono inoltre che solo determinate categorie di intermediari sono ammissibili. In particolare:
- le società devono essere pienamente autorizzate e vigilate da FINMA ai sensi della FinIA
- soggetti quali trustee, intermediari affiliati a SRO o entità non vigilate sono esclusi
- le società devono essere costituite in Svizzera e operare dalla Svizzera
Le attività consentite restano comunque ampie e comprendono la gestione discrezionale, la consulenza in investimenti, l’esecuzione degli ordini e i servizi accessori. Il framework consente inoltre attività di onboarding e di classificazione della clientela e, in determinate condizioni, la presenza temporanea nel Regno Unito.
Un percorso strutturato di accesso al mercato
L’implementazione del BFSA introduce un processo di accesso al mercato strutturato e centralizzato. I gestori svizzeri devono notificare a FINMA le attività cross-border previste, che vengono successivamente trasmesse alla FCA a seguito di una revisione regolamentare.
Il processo richiede la comunicazione di informazioni dettagliate, tra cui:
- lo status regolamentare e l’autorizzazione
- i servizi che si intendono offrire
- le categorie di clientela target
- la conferma che tali servizi sono già prestati in Svizzera
Solo dopo il completamento della procedura la società viene inserita nel registro pubblico della FCA. È importante sottolineare che l’operatività può iniziare solo dalla data di pubblicazione nel registro, introducendo così una soglia chiara e vincolante per l’accesso al mercato.
Obblighi continuativi rafforzano tale struttura, tra cui il reporting annuale e le notifiche obbligatorie in caso di modifiche alle attività o ai servizi.
Impatto di mercato e implicazioni strategiche
Il BFSA rafforza significativamente la posizione della Svizzera come hub globale dell’asset management, in un contesto in cui l’accesso ai mercati europei resta limitato dall’assenza di un quadro di equivalenza stabile.
Dal punto di vista operativo, il framework offre diversi vantaggi:
- maggiore certezza giuridica per i mandati cross-border
- eliminazione della duplicazione dei requisiti prudenziali grazie alla supervisione FINMA
- continuità nell’accesso a strutture di delega e AIF
- allineamento degli standard di protezione degli investitori e di condotta
Allo stesso tempo, emergono nuove dinamiche e potenziali rischi:
- le autorità britanniche mantengono poteri di intervento in caso di rischi sistemici o violazioni
- possibili divergenze regolamentari nel tempo possono generare complessità operative
- una maggiore dipendenza dalla supervisione cross-border richiede strutture di compliance robuste
Un precedente per l’integrazione finanziaria internazionale
Al di là del suo impatto immediato, il BFSA potrebbe costituire un modello per futuri accordi bilaterali nel settore finanziario. L’enfasi sul riconoscimento reciproco dei risultati regolamentari, più che sull’allineamento formale delle norme, riflette una tendenza verso modelli di cooperazione internazionale più flessibili.
Per i gestori svizzeri, l’accordo rappresenta al tempo stesso un’opportunità e una disciplina. Da un lato consente un accesso più ampio al mercato britannico, dall’altro richiede maggiore trasparenza, strutture di compliance più solide e un coordinamento regolamentare più stretto.
In un contesto globale caratterizzato da crescente frammentazione normativa, il BFSA si distingue come un tentativo pragmatico di conciliare accesso al mercato e sovranità regolamentare. Il suo successo nel lungo periodo dipenderà non solo dalla sua architettura giuridica, ma anche dalla capacità di Svizzera e Regno Unito di mantenere fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di vigilanza.
Fonti:
- Swiss Banking – “BFSA: a novel agreement with a big impact”[swissbanking]
- Asset Management Association Switzerland – “Bern Financial Services Agreement”[am-switzerland]
- FINMA – “Guidelines on the Berne Financial Services Agreement”[finma]
- Vela Law – “BFSA: New market access between Switzerland and the UK”[velaw]
- FCA – “Berne Financial Services Agreement for UK and Swiss firms”[fca.org]
- FINMA – “Berne Financial Services Agreement”[finma]