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Due risposte che contano: l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei trust esteri

Articolo a cura di Serena Verzeletti, Head of Legal e Compliance di Ebco Group

Nel maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due risposte a interpello che offrono chiarimenti significativi per chi gestisce trust esteri con collegamenti all’Italia. Le risposte n. 144 e 145 affrontano due aspetti distinti ma strettamente connessi: da un lato, la tassazione dei dividendi distribuiti da società italiane a trust esteri; dall’altro, la qualificazione del trust come soggetto autonomo d’imposta. Per una trustee company svizzera, questi chiarimenti rappresentano un riferimento operativo importante, soprattutto in ottica di compliance e pianificazione fiscale.

La risposta n. 144/2025 si concentra sulla ritenuta applicabile ai dividendi italiani percepiti da un trust estero. Il caso analizzato riguarda un trust istituito secondo la legge inglese, domiciliato a Malta e amministrato da un trustee professionale autorizzato (Malta Financial Services Authority). Il quesito verteva sulla possibilità di applicare l’aliquota ridotta dell’1,20% prevista dall’art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. 600/1973, riservata ai soggetti esteri residenti in Paesi UE o SEE. L’Agenzia ha chiarito che tale aliquota è applicabile esclusivamente a soggetti che, oltre a essere fiscalmente residenti in uno Stato convenzionato, possiedano una forma giuridica societaria. Il trust, pur essendo soggetto a imposta nel proprio Stato, non è una società e pertanto non può beneficiare dell’aliquota ridotta. Ne consegue che i dividendi distribuiti da una società italiana a tale trust sono soggetti alla ritenuta ordinaria del 26%, salvo diversa disposizione convenzionale.

Questo chiarimento ha implicazioni dirette per le trustee company svizzere che amministrano trust con partecipazioni in società italiane. È fondamentale verificare la forma giuridica del soggetto percettore e considerare l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. In alcuni casi, può essere opportuno valutare ristrutturazioni societarie per ottimizzare il trattamento fiscale.

La risposta n. 145/2025 affronta invece la questione della soggettività fiscale del trust estero. Il trust analizzato è irrevocabile, ha durata di 125 anni, e il disponente è escluso dai benefici. Il trustee è maltese, l’investment adviser è svizzero e il protector è un avvocato italiano indipendente. L’Agenzia ha riconosciuto che il trust può essere considerato soggetto autonomo d’imposta, e non interposto, se sussistono determinati requisiti sostanziali. In particolare, è stato valutato il reale spossessamento da parte del disponente, la segregazione patrimoniale effettiva, l’autonomia gestionale del trustee anche in presenza di deleghe, e l’indipendenza del protector, privo di legami familiari con disponente o beneficiari.

Questo secondo chiarimento conferma che, se ben strutturato e documentato, un trust estero può essere riconosciuto come soggetto fiscale autonomo, con tutte le implicazioni che ne derivano in termini di trasparenza, compliance e responsabilità dichiarativa. Ciò significa predisporre una governance chiara e indipendente, supportata da documentazione probatoria che dimostri la segregazione patrimoniale e l’effettiva esclusione del disponente.

In sintesi, le risposte n. 144 e 145/2025 offrono un quadro più definito su come l’ordinamento italiano considera i trust esteri. Da un lato, si ribadisce che la forma giuridica è determinante per l’applicazione delle aliquote agevolate; dall’altro, si riconosce che la sostanza prevale sulla forma, e che un trust ben gestito può essere considerato un soggetto fiscale a sé stante. Per gli operatori fiduciari svizzeri, questi chiarimenti rappresentano una guida utile per strutturare correttamente i rapporti con l’Italia, evitare contestazioni e offrire ai clienti soluzioni conformi e sostenibili.

Fonte:

Agenzia delle Entrate (2025). Risposta n. 144/2025. Roma: Agenzia delle Entrate.
Agenzia delle Entrate (2025). Risposta n. 145/2025. Roma: Agenzia delle Entrate.

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